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Nel Comune di Napoli gli impianti sono destinati all’uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche ed, in alternativa, per manifestazioni non sportive. L’utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi generali della città. I Concessionari e/o gli utenti degli impianti sportivi comunali possono essere: le Società Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole d’obbligo e Superiori e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello Sport. I singoli cittadini possono utilizzare gli impianti sportivi. Le modalità d’uso degli impianti sportivi sono stabilite dal seguente Regolamento. ART. 2 Gli impianti sportivi comunali di interesse cittadino, cosiddetti storici sono gestiti dal Dipartimento Educazione e Cultura, Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi. - Gli impianti sportivi a scala circoscrizionale sono gestiti dal Servizio Amministrativo Circoscrizionale. Le destinazioni e le concessioni d’uso degli impianti sportivi comunali sono determinate dal Servizio GG.II.SS. e vistate dall’Assessore al ramo, nell’ambito degli indirizzi programmatici stabiliti per le diverse discipline sportive, e alle condizioni previste dal presente Regolamento e con le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli Impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro. I Consigli Circoscrizionali possono utilizzare gli impianti sportivi, cosiddetti storici, insistenti sul proprio territorio, o, in assenza, quelli limitrofi, purché le manifestazioni rientrino in un programma di rilevante interesse circoscrizionale, compatibile con la destinazione d’uso dell’impianto, e, preventivamente ,concordato con l’Assessore al ramo. In tale caso l’utilizzo è da intendersi a titolo gratuito, previa approvazione della Giunta Comunale. Nei giorni di Sabato e Domenica tutti gli impianti di dimensioni regolamentari sono destinati prevalentemente allo svolgimento di campionati e di manifestazioni. ART. 3 Fermo restando le tariffe fissate con deliberazione consiliare n.44 del 28/2/97 nonché la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in essa indicata ,si individuano, come categoria privilegiata, gli atleti che svolgono attività agonistica nelle varie discipline ed i cui nominativi saranno indicati dalle Federazioni, con l’approvazione del CONI. Per tale categoria non si applica la tariffa. ART. 4 Tutti gli impianti sportivi potranno essere utilizzati per scopi sociali a titolo gratuito secondo le direttive congiunte dell’Assessore al ramo e dell’Assessore alle Politiche Sociali, verificata la disponibilità degli impianti e sentiti i pareri dei Servizi competenti. CAPO II Premessa Gli impianti per i quali si può chiedere la concessione sono: Centro Polifunzionale «A. Collana» Campo di calcio Micropiscina Palestra competizione Palestra di ginnastica, Arti Marziali Sala Scherma Pista di pattinaggio scoperta. Stadio S. Paolo Campo di calcio Pista di Atletica leggera outdoor Palestre Polifunzionali Sala Tennis da Tavolo Sale conferenze, sale concorsi e sala stampa Palasport «M. Argento» Campo di Basket e di Pallavolo Palestra di Ginnastica - di Arti marziali - di Minibasket Pista di pattinaggio scoperta Piscina «F. Scandone» Piscina olimpionica per nuoto e pallanuoto Sala Conferenze Palestra Stadio Comunale Ponticelli Campo di calcio Stadio Comunale Caduti di Brema Campo di calcio Stadio S. Pietro a Patierno Campo di calcio - serie minori Campo polivalente (in fase di ristrutturazione) Stadio Comunale S. Gennaro dei Poveri Campo di calcio - serie minori Campo Virgiliano Impianto di atletica leggera Il presente Regolamento sarà applicato per analogia agli Impianti che successivamente potranno essere consegnati al Servizio GG.II.SS. e/o Circoscrizionali. Condizioni generali d’uso degli impianti sportivi ART. 1 L’utilizzo degli impianti sportivi comunali è regolato da apposita concessione riportante i patti e le condizioni poste a base della concessione stessa. ART. 2 Le Federazioni Sportive, le Società Sportive regolarmente affiliate o aderenti ad Enti di Promozione Sportiva e le altre Associazioni aventi finalità sociali che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono indirizzare all’Assessore al ramo e al Servizio GG.II.SS. apposita istanza nella quale deve essere specificata la disciplina sportiva praticata, l’orario ed il giorno in cui si intende utilizzare l’impianto, precisando se l’uso si riferisce ad allenamento - ad addestramento alla pratica sportiva - a svolgimento di campionati - a manifestazioni di carattere sportivo o a manifestazioni di carattere diverso. La domanda per le attività addestrative da svolgersi in modo continuativo deve essere inoltrata, entro il termine improrogabile del 30 aprile di ogni anno, con le modalità di cui sopra. Il Servizio competente provvederà al rilascio dell’autorizzazione con le modalità di cui al Capo IV e comunque, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto richiesto in concessione, entro il 30 giugno. La concessione stessa ha carattere annuale, con decorrenza dal 15 settembre, e terminerà il 30 giugno dell’anno successivo. ART. 3 L’utilizzo degli Impianti Storici e di interesse Circoscrizionale potrà essere accordato alle Scuole dell’obbligo e superiori, sempre che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani, nonché a persone non appartenenti ad organizzazioni sportive. ART. 4 Le istanze di concessione d’uso degli Impianti presentate dai soggetti di cui all’art. 2 del capo II devono essere prodotte nel rispetto della normativa vigente. Le istanze di concessione dovranno essere corredate da: a) Atto Costitutivo del Sodalizio in copia autenticata; b) Statuto della Società in copia autenticata; c) Copia autenticata dell’ultimo verbale dell’Assemblea in data non anteriore a mesi tre; d) Certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di Promozione, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell’impianto relativo all’anno in corso, vistato dal CONI per l’autenticità del documento; e) Copia della richiesta di riaffiliazione per l’anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento; f) Codice Fiscale e/o Partita IVA; g) Certificazione antimafia e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; h) Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, del certificato penale e dei carichi pendenti, esibendo l’autocertificazione. Qualora i documenti di cui alle lettere d -e non fossero disponibili alla data del 30 aprile, dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell’inizio dell’attività. ART. 5 Le istanze per la concessione d’uso per le piste di atletica leggera a persone maggiorenni e non appartenenti ad organismi sportivi debbono essere compilate in carta libera, sottoscritte dall’interessato e inoltrate al Servizio GG.II.SS., che curerà il rilascio dell’autorizzazione. Unitamente all’istanza, l’interessato dovrà consegnare al Servizio GG.II.SS. due fotografie formato tessera ed un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Al perfezionamento dell’iter amministrativo all’utente sarà rilasciato un tesserino che abilita all’accesso all’impianto, dal 1° settembre dell’anno in corso al 30 giugno dell’anno successivo. L’accesso sarà consentito tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 19,00 fatta eccezione per la fascia oraria 15,00/18,00, entro la quale l’accesso sarà consentito solo ai soggetti individuati all’art.2 Capo II. La Domenica sarà consentito l’accesso dalle ore 9,00 alle ore 13,00. In ogni caso non sarà consentito l’accesso all’impianto in occasioni di manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale. ART. 5 bis Le Società, Enti, Associazioni etc. che, alla data della presentazione dell’istanza, risulteranno morose nei confronti dell’Amministrazione non potranno produrre alcuna istanza per l’utilizzo degli impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale, con atto motivato, si riserva di concedere l’estinzione della morosità nel termine di giorni 40. Per le istanze che perverranno incomplete della documentazione richiesta, l’Amministrazione Comunale concederà un termine, non superiore a gg.15, per l’integrazione della documentazione necessaria o per altra documentazione che l’Amm.ne stessa riterrà opportuno richiedere. Superato tale termine l’istanza sarà ritenuta nulla. Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere esaminate esclusivamente se, dopo l’assegnazione in concessione alle Società in regola con la documentazione richiesta, risulteranno ancora liberi spazi orari. In tal caso l’assegnazione seguirà rigorosamente la data del protocollo d’entrata. ART. 6 Per le attività addestrative, sui campi di calcio, gli atleti non possono superare le 40 unità per ogni ora di concessione. In ogni caso il numero degli atleti appartenenti ad una Società non potrà superare il numero di 60 unità contemporaneamente. Durante le attività gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o diplomato ISEF il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione dell’impianto. Il numero degli allenatori/istruttori dovrà essere di 1 istruttore/allenatore ogni 20 atleti. All’atto dell’accesso all’impianto le Società dovranno consegnare al personale addetto i tesserini rilasciati dalla Società stessa. ART. 7 Per le piste di atletica leggera gli atleti non possono superare le 40 unità per ogni ora di corso. In ogni caso il numero degli atleti appartenenti ad una stessa Società non potrà superare le 60 unità per ogni ora di concessione. Per ogni 20 allievi deve essere sempre garantita la presenza di un istruttore. ART. 8 Per le palestre di Ginnastica Ritmica, Artistica, per l’addestramento delle discipline di basket, pallavolo, pallamano, pattinaggio, gli allievi non possono superare le 30-40 unità, a seconda delle dimensioni della palestra stessa. Tale numero viene riportato sull’atto di impegno. ART. 9 I Concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E’ vietata pertanto la sub-concessione, pena la decadenza dalla concessione. Il relativo controllo è demandato al Responsabile dell’impianto. ART. 10 I Concessionari che utilizzano gli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà comunale. L’Amministrazione consente ai Concessionari e/o Utenti l’uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano. Il responsabile di ciascun impianto, prima di ogni manifestazione ed all’atto della consegna della struttura, provvederà con tecnici a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dall’Utente, attestante lo stato dei luoghi. Il giorno successivo alla manifestazione sarà effettuato sopralluogo tecnico, in contraddittorio, per la verifica e la quantificazione di eventuali danni arrecati all’impianto. L’utente si impegna, nel termine massimo di gg. 5, al ripristino ed/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato. Qualora l’utente risulti inadempiente nei termini previsti, ,l’Amministrazione provvederà al ripristino dello stato dei luoghi con la procedura in danno. ART. 11 Ai Concessionari è fatto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale. Tuttavia gli è consentito ,laddove vi è la disponibilità in termini di spazi, ed esclusivamente nelle ore di concessione, di fornire informazioni all’utenza. ART. 12 I Concessionari sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di utilizzo dell’impianto in concessione, un’adeguata assistenza sanitaria ,nel rispetto della normativa vigente in materia. ART. 13 Indipendentemente dall’osservanza di quanto sopra riportato, non sarà consentito l’accesso all’impianto: a) agli Atleti o iscritti a Società ed Associazioni se non accompagnati da un Allenatore munito di idoneo tesserino federale; b) agli studenti, nei periodi e nelle fasce orarie di cui all’art. 3 Capo II, se non accompagnati da almeno un Docente o da Personale Ausiliario della Scuola, appositamente incaricati dal Direttore Didattico o dal Preside. ART. 14 Tenuto conto che le tariffe degli II. SS. sono state formulate per offrire all’utenza un servizio sociale, le Società concessionarie sono obbligate a praticare per i loro iscritti quote di iscrizioni accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti. Le Società concessionarie dovranno provvedere, per ogni fascia di utenza, affinché un numero di allievi con provate difficoltà economiche, accertate dal Servizio Sociale competente per territorio, partecipi gratuitamente alle attività sportive. Il Servizio GG.II.SS. e il Servizio Assistenza provvederanno a verificare l’applicazione di tale norma. Tutte le quote di iscrizione e rette mensili praticate dovranno essere consegnate al responsabile dell’impianto che, oltre a custodirle, dovrà a propria cura esporle in un posto dell’impianto ben visibile al pubblico. ART. 15 Tutti gli Atleti, ogni qualvolta utilizzano l’impianto sportivo, devono consegnare al Personale Comunale addetto, la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Società di appartenenza, vidimata dal Dirigente del Servizio GG.II.SS. La tessera verrà riconsegnata all’uscita. Il Responsabile dell’impianto curerà l’osservanza da parte delle concessionarie di quanto previsto nel presente Regolamento. ART. 16 I Concessionari degli impianti, quali le Società, le Associazioni, ecc., rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni da essi arrecati agli impianti, agli attrezzi ,accessori ed arredi, ecc.. Il relativo controllo è demandato al Responsabile dell’impianto. Entro 5 giorni, il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, al ripristino dello stato dei luoghi; nel caso contrario, l’Amministrazione Comunale provvederà in danno. L’importo dovuto per l’esecuzione di tali lavori dovrà essere corrisposto sulla mensilità seguente all’esecuzione dei lavori. I Concessionari rispondono, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni dagli stessi organizzate. ART. 17 L’uso dell’Impianto Sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori s’intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune. La Società, l’Ente, l’Associazione ha l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell’impianto al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire. Il Concessionario stesso rimetterà dichiarazione comprovante l’avvenuto adempimento dell’obbligazione assunta. I Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Napoli da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero comunque essere arrecati a persone o cose, in dipendenza o in connessione alla concessione in uso dell’impianto. ART. 18 Per gli incontri e manifestazioni che richiedono l’installazione di determinati impianti o attrezzi come, ring per pugilato, materassini per Judò, Ju-Jitsu e Karatè, pedane per la Scherma, tappeti ed attrezzi per la Ginnastica, ecc., la Società concessionaria deve provvedere a sua cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie. I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa. ART. 19 Gli Atleti delle Società concessionarie, che depositano anche temporaneamente attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive nei locali dell’impianto, lo faranno a proprio rischio e pericolo. Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali sottrazioni, danni o altri inconvenienti dovuti all’inottemperanza di quanto suddetto. ART. 20 La concessione degli impianti ,delle attrezzature, degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto di conservazione e di «funzionalità» in cui questi si trovano. Il Comune è obbligato ad effettuare una adeguata manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Il Comune si impegna ad assicurare in ogni impianto un punto di Pronto Soccorso. ART. 21 Il pagamento delle tariffe fissate dalla Civica Amministrazione per l’utilizzazione dell’impianto dà diritto esclusivamente all’uso sportivo dell’impianto stesso. Gli spogliatoi di uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e di custodia, limitatamente agli oggetti di valore. ART. 22 Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato tramite versamento di c/c postale sul numero 22755805, intestato al Comune di Napoli «Canone per Concessione in uso Impianti Sportivi», per i Concessionari che utilizzano gli impianti per l’intera stagione agonistica il pagamento deve essere effettuato in rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese, per ogni eventuale ritardo nei pagamenti i Concessionari dovranno corrispondere all’Amministrazione Comunale sulla mensilità seguente gli interessi di mora previsti dal Servizio di Tesoreria Comunale. Per i Concessionari che utilizzano gli impianti per manifestazioni occasionali e per le gare di campionati, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente; in mancanza, non sarà rilasciata la relativa autorizzazione alla manifestazione. ART. 23 E’ fatto obbligo agli utenti di: a) utilizzare le attrezzature e i servizi con la massima diligenza; b) indossare indumenti che non offendano il pudore; c) indossare la tenuta d’uso con apposite scarpe idonee a preservare l’integrità della superficie dell’impianto. ART. 24 E’ vietato introdurre animali nell’impianto. E’ vietato l’accesso agli automezzi, motocicli, o qualsiasi altro veicolo se non preventivamente autorizzati dal Servizio GG.II.SS.. ART. 25 Il Personale Comunale addetto all’impianto, sentito il Responsabile di turno, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque abbia un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o delle attività sportive che vi si svolgono. ART. 26 Il rapporto di concessione, salvo quanto disposto negli articoli successivi, si risolverà di diritto ancora prima della scadenza del termine che verrà indicato nell’atto di concessione nei casi in cui si verifichi: a) morosità nel pagamento del canone di concessione; b) indisponibilità degli impianti o degli accessori per causa di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica dell’impianto. In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui ai commi precedenti il cui atto relativo va sottoscritto dal Dirigente del Servizio e vistato dall’Amministrazione, nulla potrà eccepire o pretendere il Concessionario. Il Comune, per contro, si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ogni qualvolta la risoluzione sia dovuta a causa imputabile al concessionario o comunque a sua colpa. ART. 27 La concessione si intende risolta anticipatamente anche per una sola delle seguenti cause: a) cattivo o difforme uso della Concessione; b) inosservanza delle norme del presente Regolamento. Nessun indennizzo di sorta spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti. ART. 28 Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo il Concessionario. ART. 29 I Concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi e a fare attenere i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente Regolamento, nonché alle norme vigenti per allenamenti, attività addestrative e manifestazioni sportive e non. ART. 30 Al momento della concessione in uso dell’impianto, il legale rappresentante delle Società, Associazioni, Federazioni ecc., firma l’atto di impegno predisposto, dichiarando esplicitamente di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme del presente Regolamento. CAPO III Particolari condizioni d’uso PISCINE COMUNALI L’uso delle Piscine Comunali è consentito a singoli Utenti, alle Scuole d’obbligo e alle Scuole Superiori, alle Società, Federazioni, Enti, Associazioni, ecc. A - I singoli utenti potranno utilizzare le Piscine nel periodo estivo della pubblica balneazione durante i mesi di luglio e agosto, secondo le condizioni ed il disciplinare che sarà oggetto di separato provvedimento. B - 1- Le Scuole dell’obbligo, gli Istituti Superiori, gli Enti e le Associazioni che operano nel campo della prevenzione di situazioni patologiche, di correzioni di anomalie fisiche e di recupero funzionale, previa richiesta, possono utilizzare le piscine comunali, in orario antimeridiano. L’uso degli impianti da parte delle Scuole dell’obbligo e Istituti Superiori per attività curriculari, deve intendersi a titolo gratuito. Gli Enti e le Associazioni su citate sono tenute al pagamento della tariffa approvata dal Consiglio Comunale. 2- Gli studenti dovranno essere sempre accompagnati da un Docente e da Personale subalterno, a ciò designato dal Preside o dal Direttore Didattico. 3- L’Amministrazione comunale è sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità che potrà derivare dall’uso dell’impianto e delle attrezzature, durante gli spazi orari dati in concessione, rimanendo a completo carico della Scuola o dell’Istituto fruitore, il servizio di salvamento nonché quello di pronta assistenza sanitaria. C.-.1-. Le Società Sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione, le Associazioni, ecc., che utilizzano gli Impianti natatori dovranno lasciare gli impianti per consentire la chiusura degli stessi entro 30 minuti dal termine dall’ultima ora di concessione. 2- Il numero degli utenti in vasca dovrà essere contenuto nel rispetto delle caratteristiche dell’impianto, nel rispetto della normativa igienico - sanitaria. 3- Le Società, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, ecc., rispondono direttamente e in proprio, sia in caso di danni all’Immobile o alle attrezzature, sia in caso di eventuali incidenti o danni a persone che frequentano gli impianti durante le ore in concessione, rimanendo l’Amministrazione Comunale completamente estranea a ogni e qualsiasi responsabilità. 4- Gli Utenti possono accedere agli Impianti nei giorni e nelle ore stabilite, sempre accompagnati da un Istruttore munito di brevetto federale, il cui nominativo dovrà essere comunicato presso la Direzione dell’Impianto all’inizio di ogni stagione agonistica. 5- Agli Utenti delle Piscine è fatto obbligo di: svestirsi e vestirsi unicamente nei locali a ciò destinati, tenendo le porte completamente chiuse. effettuare la doccia prima di accedere al recinto vasca, servendosi obbligatoriamente degli appositi passaggi; entrare in vasca indossando il costume che non offende il comune pudore e la cuffia. calzare, nel locale vasca, zoccoli di legno e ciabattine di plastica o di gomma. 6- E’ fatto assoluto divieto di: introdurre nelle piscine oggetti di vetro, attrezzi per la pesca o qualsiasi altro oggetto che possa costituire pericolo o disturbo a terzi; togliere il costume durante la doccia; al fine di evitare sprechi o eccessivi consumi di acqua calda è vietato soffermarsi sotto la doccia oltre i tempi necessari per una perfetta pulizia del corpo; utilizzare bagnoschiuma e shampoo. 7- Gli Utenti devono essere esenti da malattie contagiose, da lesioni o da infermità che siano incompatibili con l’uso della piscina. 8)- La Direzione dell’Impianto può in qualsiasi momento richiedere attestazione medica comprovante l’integrità fisica e l’idoneità alla pratica natatoria. MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON Per le manifestazioni non sportive, le richieste devono essere indirizzate al Sindaco e all’Assessore al ramo e corredate da un programma dettagliato della manifestazione. L’Assessore, preventivamente, esprimerà un parere che, nel caso sia favorevole, demanderà al Servizio GG.II.SS. il prosieguo dell’iter amministrativo. In tal caso, la documentazione da presentarsi al Servizio GG.II.SS. dovrà essere corredata da: Atto costitutivo della Società in copia autenticata; Statuto della Società in copia autenticata; Certificato antimafia del Concessionario; Partita IVA; In caso di manifestazione che prevede l’uso del prato, la Concessionaria dovrà presentare un adeguato progetto teso alla realizzazione delle opportune opere provvisionali occorrenti al fine di consentire l’accesso degli spettatori sul prato. Detto progetto dovrà essere preventivamente approvato dalla C.P.V., sui locali di pubblico spettacolo, al Servizio GG.II.SS. e corredato dal parere favorevole dell’Amministrazione Comunale. Tale richiesta non è da ritenersi vincolante per l’Amministrazione Comunale e dovrà essere compatibile con il calendario dell’attività sportiva cui è destinato l’impianto. Per le manifestazioni che l’Amministrazione Comunale riterrà autorizzare, il Servizio Gestione GG.II.SS. provvederà a comunicare all’interessato l’accoglimento dell’istanza. Entro gg.5 dalla data di ricevimento della sopracitata nota, la Concessionaria dovrà sottoscrivere per accettazione il relativo atto di impegno, previo corresponsione dell’importo dovuto secondo le vigenti tariffe, nonché depositare fidejussione bancaria a favore del Comune di Napoli - Servizio GG.II.SS. a copertura del minimo garantito previsto per l’utilizzo dell’intero impianto e a garanzia di eventuali danni. Il mancato adempimento di quanto sopra previsto, comporterà automaticamente la decadenza della richiesta. In nessun caso, dopo il rilascio dell’autorizzazione, il programma esibito all’atto dell’istanza potrà subire variazioni né si potrà richiedere disdetta della manifestazione. Di conseguenza, anche in caso di mancato utilizzo dell’Impianto, l’Amministrazione Comunale provvederà ad introitare la somma depositata a garanzia. In caso di controversia occorrerà acquisire il parere consultivo del CONI. Per le manifestazioni sportive i richiedenti, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, dovranno sottoscrivere per accettazione il relativo atto d’impegno osservando scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute. CAMPIONATI Per i campionati di calcio dalla Serie A alla Serie Eccellenza e Promozione, nonché per tutti gli altri campionati di Serie A e B delle altre discipline praticate negli Impianti Sportivi Comunali, le Società concessionarie si impegnano a fornire all’Amministrazione Comunale una fidejussione bancaria o assicurativa, esecutibile «a prima richiesta» per un importo pari al corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell’intero campionato. Tale fidejussione verrà stipulata a garanzia del regolare adempimento di tutte le clausole contrattuali, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle clausole stesse. Laddove la tariffa vigente prevede il pagamento di una percentuale sul numero degli spettatori paganti, la Società è obbligata a versare direttamente alla SIAE, nell’intesa che detta percentuale venga costituita a deposito presso la SIAE stessa, man mano che vengono ritirati i biglietti stessi. Nel corso della concessione, nonché nelle manifestazioni sportive e non, compete al Personale Comunale in servizio presso l’Impianto la più ampia facoltà di provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, alla vigilanza sull’uso dell’Impianto Sportivo, delle attrezzature ed accessori, nonché il controllo al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché alle norme di legge, regolamenti e discipline in materia ed a fornire ogni possibile assistenza. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia. CAPO IV Criteri per l’assegnazione degli spazi orari: L’Amministrazione Comunale, pur avendo come obiettivo principale il soddisfacimento della globalità delle richieste avanzate per l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini, ripartendo gli spazi di utilizzo degli impianti in modo equo e per quanto possibile rispondenti alle necessità delle Società richiedenti, tuttavia ritiene opportuno determinare dei criteri per l’assegnazione degli spazi orari, necessari per disciplinare le priorità di utilizzo, soprattutto nei casi in cui le richieste risultano concomitanti o eccedenti rispetto alla capacità di fruibilità degli impianti stessi. Un’apposita Commissione, nominata con decreto sindacale, assegnerà gli spazi orari. In caso di controversie tra Società Sportive appartenenti alla medesima Federazione, si dovrà acquisire il parere consultivo della Federazione di appartenenza. Nel caso, invece, di controversia tra Società Sportive appartenenti a Federazioni diverse o di controversie tra Federazioni, dovrà ottenersi il parere consultivo del CONI. Comunque, l’accesso agli impianti sarà determinato tenendo conto dei seguenti criteri: CAMPIONATI Nell’assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipano a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferito all’attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, man mano quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc.. Nel caso che due o più Società Concessionarie partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell’alternanza, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze. Se per ragioni tecniche o comunque per cause indipendenti dalla P.A. l’alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l’impianto di che trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l’impianto. Per le gare di Campionato o di Coppa e comunque ufficiali, autorizzate della P.A., il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell’impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate ALLENAMENTI 1- Ha titolo preferenziale quella Società che partecipa ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l’utilizzo dell’impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport. In caso di controversia, si chiederà un parere consultivo alla corrispondente Federazione Sportiva. 2- Sarà considerato motivo preferenziale nell’assegnazione degli spazi orari, l’anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli II.SS. comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi. 3- A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società che gestiscono un Settore Giovanile, che tengono un comportamento esemplare, sia nell’espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti - attrezzature sportive - per gli arredi - ecc. )e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività del presente atto deliberativo. NORMA TRANSITORIA Il presente regolamento è sottoposto a verifica dopo un anno dalla sua entrata in vigore.
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